ICI
Imposta comunale sugli immobili. Viene pagata al Comune in cui si trova alla case con aliquote che variano, a seconda della destinazione dell'immobile e delle condizioni socio-economiche del proprietario, dal 2 al 9 per mille del "valore catastale".
Impianti elettrici
Non è vendibile un’abitazione non in regola con la legge 46/90 sull’adeguamento degli impianti elettrici sulle norme di sicurezza. Al rogito va infatti allegata la dichiarazione di conformità dell’impresa che ha eseguito i lavori di adeguamento.
Imposte di trasferimento
Sono le imposte che vanno pagate all'atto della compravendita: registro (o Iva se a vendere è un'impresa), imposte ipotecarie e catastali, tutte a carico del compratore; Invim, a carico del venditore.
INVIM
Imposta sull’incremento di valore degli immobili. Fino al 2002 chi vende un immobile di proprietà ed ha comprato prima del 31 dicembre 1992 deve pagare un imposta sulla differenza tra quanto speso al momento dell’acquisto e il valore catastale dell’immobile al 31 dicembre 1992. A parità di imponibile, la tassa colpisce più pesantemente chi ha effettuato il guadagno in minor tempo.
Ipoteca
Garanzia a fronte della quale viene erogato un prestito. Il creditore si riserva di incamerare il bene ipotecato se il debitore non paga le rate alla scadenza. Sul medesimo bene si possono iscrivere anche più ipoteche per crediti diversi e a ognuno di questi viene assegnato un numero d’ordine (grado di ipoteca). Le banche in genere accendono mutui solo contro ipoteche di primo grado.
IRPEF
Imposta sui redditi delle persone fisiche. Ai fini Irpef l’abitazione fornisce un reddito pari alla rendita catastale. Se la casa è abitata direttamente dal dichiarante, si ha diritto a una detrazione di 1.800.000 lire. Se la casa non è abitata direttamente dal proprietario o dai suoi familiari, la rendita è aumentata di un terzo.
ISTAT
Art. 81 equo canone: (Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale) La variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall’ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. NOTA: La pubblicazione del dato ISTAT mantiene una sua validità per le locazioni ad uso diverso e – per le locazioni abitative – in virtù di quanto disposto dall’art. 6, comma 6, della nuova legge sulle locazioni abitative.
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