Obbligazioni del conduttore
Art.1587 c.c.: Obbligazioni principali del conduttore.
Il conduttore deve:
1. prendere in consegna la cosa e osservare la
diligenza del buon padre di famiglia ( c. 1176) nel servirsene per l’uso
determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle
circostanze;
2. dare il corrispettivo nei termini convenuti.
Obbligazioni del locatore
Art. 1575 c.c.: (Obbligazioni principali del locatore).
Il locatore deve:
1. consegnare al conduttore la cosa locata in buono
stato di manutenzione(c. 1617);
2. Mantenerla in istato da servire all’uso
convenuto (c. 1576 ss.);
3. Garantirne il pacifica godimento durante la
locazione (c. 1585 ss.).
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche:
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